Art. 4.
(Arsenale militare di Taranto).

      1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, il Ministro della difesa è autorizzato a contrarre mutui decennali a carico del bilancio dello Stato destinati all'ammodernamento delle infrastrutture e all'adeguamento tecnologico dell'arsenale

 

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militare di Taranto. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle relative a concorsi in via di espletamento da parte del Ministero della difesa, entro il limite massimo di 150 unità».
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.